Il Consiglio Regionale della Lombardia nella sua seduta del 27/01/2015 ha dato il via libera al provvedimento che modifica la legge regionale urbanistica n. 12 del 2005 in relazione alla pianificazione dei luoghi di culto religiosi.
La legge che introduce nuove regole per la pianificazione dei luoghi di culto è composta di soli 2 articoli che pongono seri problemi di costituzionalità.
Nello specifico il testo prevede che le nuove realizzazioni di edifici di culto dovranno avere congruità non solo architettonica ma anche dimensionale con le caratteristiche del paesaggio lombardo così come individuate nei Piani Territoriali Regionali; viene introdotta anche la previsione di una adeguata distanza da altri luoghi di culto già esistenti, la cui entità e misura dovrà essere definita da apposito Regolamento successivo di competenza della Giunta regionale. Di nuova istituzione la Consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio per consentire ai Comuni la corretta applicazione delle disposizioni di questa legge.
Nel testo viene precisato che le nuove disposizioni approvate per la realizzazione di edifici di culto si applicano non solo agli Enti delle altre confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato, ma anche a quelle confessioni religiose che abbiano presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del Comune interessato e i cui statuti esprimono chiaramente “il carattere religioso delle loro finalità istituzionali nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione”.
Altri requisiti richiesti sono l’installazione esterna di telecamere direttamente collegate con la Questura, la presenza di strade di collegamento e opere di urbanizzazione primaria adeguate, la presenza di aree destinate a parcheggio in misura almeno doppia rispetto alla superficie del pavimento dell’edificio di culto, distanze adeguate tra i diversi luoghi di culto e l’obbligo preventivo per i Comuni di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
È evidente che la legge riapre questioni che sembravano, almeno in parte, superate; questioni già ampiamente affrontate e discusse dalla Corte Costituzionale anche nel passato (v. nota sentenza n. 58 del 1958) e che hanno permesso alla Consulta di porre dei capisaldi in materia di libertà religiosa ampiamente garantita dagli artt. 3, 8, 17, 18, 19 e 20 della Costituzione, riconoscendo a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l’apertura di templi ed oratori e dichiarando incostituzionali le norme in contrasto in contrasto con la libertà.
Si tratta di un vero e proprio attentato alla libertà religiosa ma siamo fiduciosi in un intervento immediato della Corte Costituzionale che ponga fine a queste ingiustizie che si perpetrano sempre di più nei confronti delle minoranze.
Remo Cristallo- Presidente FCP